Dopo le strane assenze degli anni scorsi
Sottolineate dal Giornale dei Distillatori
Un passo importante per il bioetanolo carburante DEFINITA LA DENATURAZIONE DELL’ALCOLE ETILICO DESTINATO ALLA CARBURAZIONE
La circolare n. 3/2024 dell’Agenzia delle Dogane (Prot.: 31338/RU del 18 gennaio, che qui sotto riproduciamo), riguarda la denaturazione speciale dell’alcol etilico destinato alla immissione in benzina. E’ un’importante disposizione operativa, attesa dai distillatori da quasi due anni, che permette la denaturazione con benzina (allo stato di prodotto finito) dell’alcol etilico ad uso carburazione.
L’AssoDistil, cui abbiamo chiesto un commento, ricorda quanto sia stato complicato raggiungere un accordo sulla scelta del denaturante, sulla formula e sul luogo in cui devono svolgersi le operazioni di denaturazione, ma sottolinea anche l’impegno profuso dalla Direzione.

Accise dell’Agenzia delle Dogane per trovare un’intesa. Questa circolare, spiega l’AssoDistil, comporta un ulteriore passo per il nostro Paese verso lo sviluppo del bioetanolo carburante. Da quest’anno, infatti, secondo le disposizioni del Decreto Biocarburanti attuativo del d.lgs. 199/2021, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina (tra cui proprio il bioetanolo) deve essere almeno pari all’1%, e a partire dal 2025 deve essere almeno pari al 3% sul totale della benzina immessa in consumo.
Aggiungiamo che in paesi europei a noi vicini il bioetanolo (sovente proveniente dall’Italia) viene immesso in quote ben più abbondanti nella benzina, con piena soddisfazione degli automobilisti.
Il testo della Circolare:
ALCOLE ETILICO DESTINATO ALLA PREPARAZIONE DI BENZINA PER USO CARBURAZIONE (NC 2710 12) - FORMULA DI DENATURAZIONE SPECIALE - VINCOLI DI
CIRCOLAZIONE E DI DEPOSITO
Com’è noto, con l’art.2-quater del D.L.10 gennaio 2006, n.2[1], a decorrere dal 1° gennaio 2007 è stato istituito l’obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti
a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati in autotrazione, di immettere in consumo, in ciascun anno, una quota minima di carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa, in quantità proporzionale a quella dei carburanti di origine fossile da ciascuno di essi effettivamente immessa in consumo nell’anno precedente.
La continua evoluzione della normativa europe[2] e nazionale[3] in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, ha portato negli anni all’incremento della quota ed alla diversificazione dell’insieme dei carburanti, cosiddetti sostenibili, immessi in consumo per conseguirla.
Tra l’altro, a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina è almeno pari allo 0,5 per cento, per il 2024 la predetta percentuale è almeno pari all’1 per cento e a partire dal 2025 è almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo.
Conseguentemente, è stato prospettato l’impiego di alcole etilico quale additivo della benzina (NC 2710 12), in quantità tale da ottenere comunque un prodotto energetico ancora classificato alla sottovoce 2710 12 e, quindi, assoggettato ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota della benzina stessa.
Al riguardo si forniscono, per quanto di competenza, le prescrizioni per l’accertamento, la circolazione ed il deposito.
GIORNALE DEI DISTILLATORI
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